AI FINI DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA C.D. QUOTA DI RISERVA RILEVA IL DATO DIMENSIONALE DELL'AZIENDA PRESENTE AL MOMENTO DEL RECESSO
In accoglimento del ricorso promosso col patrocinio di questo studio legale, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Busto Arsizio ha riconosciuto l'illegittimità del recesso intimato al ricorrente ad esito di una procedura di licenziamento collettivo, per avvenuta violazione della c.d. quota di riserva di cui alla L. n. 68/1999, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970.
Il Giudice, in particolare, ha accertato che il licenziamento in esame sia stato illegittimo in quanto intimato nei confronti di un dipendente invalidamente al 100% in violazione della normativa che impongono ai datori di lavoro di avere alle proprie dipendenze un certo numero di soggetti invalidi, seconda del numero complessivo di dipendenti occupati.
Sotto tale profilo, è interessante notare come il giudice abbia respinto la tesi difensiva della società, ritenendo irrilevante che dopo il procedimento di licenziamento del gruppo il numero dei dipendenti fosse sceso al di sotto del minimo previsto dalla legge per l'obbligo di rispetto del quota di riserva, dal momento che la violazione deve ritenersi maturata all'epoca in cui è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro.