APPROVATI IN VIA DEFINITIVA GLI ULTIMI DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE DELEGA N. 183/2014 (C.D. JOBS ACT)
Il Consiglio dei Ministri del 4 Settembre 2015 ha approvato, in via definitiva, gli ultimi 4 decreti attuativi del Jobs Act.
Tali decreti riguardano:
1. Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
In particolare il decreto introduce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro attribuendogli funzioni di coordinamento in materia di vigilanza sul lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in tema di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.
2. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.
Il decreto attuativo introduce una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione e di formazione, nonché dal sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle università e dagli altri istituti di scuola secondaria di secondo grado. Nell'ottica della semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro, il provvedimento approvato impone che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro vengano effettuate in via telematica.
Viene inoltre definito lo stato di lavoratore disoccupato, di lavoratore dipendente che subisce una riduzione di orario e di lavoratore a rischio di disoccupazione, prevedendo, a favore di tali soggetti, iniziative di carattere formativo e di riqualificazione professionale.
I lavoratori che intenderanno beneficiare delle prestazioni a sostegno del reddito (ASpI - Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego o DIS-COLL - Disoccupazione per i collaboratori e ASDI - Assegno di disoccupazione) saranno tenuti alla sottoscrizione di un "Patto di servizio personalizzato" e a partecipare alle iniziative volte al loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro.
I soggetti disoccupati da meno di 4 mesi e percettori della NASpI potranno beneficiare di un assegno di ricollocazione mentre i lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito potranno essere chiamati a svolgere attività di servizio nel Comune di residenza senza che ciò comporti l'instaurazione di un rapporto di lavoro, a fronte del versamento da parte dell’INPS di un importo mensile pari all’assegno sociale.
3. Disposizioni in materia di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Queste alcune delle misure introdotte dal terzo decreto approvato:
- i datori di lavoro privati potranno assumere solo i lavoratori con disabilità inseriti nelle apposite liste e l’incentivo al datore di lavoro per le assunzioni dei disabili sarà erogato direttamente dall’INPS mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili;
- a decorrere dal 1° gennaio 2017 il libro unico del lavoro sarà tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tutte le comunicazioni inerenti al rapporto di lavoro saranno effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
- introdotte ulteriori misure volte alla razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce” e reintrodotta la procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate, e modificate, infine, anche le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
Il decreto apporta inoltre rilevanti modifiche anzitutto in tema di controlli a distanza del lavoratore, intervenendo sull’art. 4 dello Statuto dei lavoratori per adeguare la disciplina normativa all’evoluzione tecnologica, nel rispetto della privacy. Secondo quanto dichiarato dal Ministro Poletti, l’intento perseguito dal Governo è stato quello di passare ad una norma in grado di disciplinare anche l’utilizzo degli strumenti di lavoro, oltre che gli impianti fissi di videosorveglianza, sempre nel rispetto del Codice della Privacy. In base alla nuova disciplina saranno ammesse, come prova di una possibile violazione disciplinare, le informazioni raccolte dal datore di lavoro con i sistemi di controllo, sempre nel rispetto dell’obbligo di informazione preventiva e congrua ai lavoratori sulle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli stessi. La norma non prevede l’obbligo di accordo con la RSA/RSU o l'autorizzazione preventiva della DTL competente per gli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle uscite, a meno che le applicazioni istallate dal datore non consentano anche il controllo dei lavoratori stessi. In tale ipotesi troverebbe nuovamente applicazione l’obbligo generale dell’accordo/autorizzazione.
I lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che svolgono mansioni di pari livello e categoria, potranno inoltre cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati, con esclusione dei giorni di riposo e di ferie minimi garantiti dalla legge, al fine di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, hanno bisogno di assistenza e cure costanti da parte dei genitori;
Verranno introdotte con decreto ministeriale, anche per i lavoratori dipendenti del settore privato, ipotesi di esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in caso di malattia.
Le dimissioni potranno essere rese dal lavoratore/lavoratrice esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito istituzionale.
4. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
La NASpI, la nuova indennità in vigore dal 1 maggio 2015, avrà durata di 24 mesi e l’assegno di disoccupazione (ASDI) fornirà un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e sempre che si trovino al di sotto della soglia reddituale prevista dalla norma. La cassa integrazione viene estesa agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e vengono inclusi nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti. Vengono infine introdotte delle misure di semplificazione per quanto riguarda l'accesso e la disciplina della Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e della Cassa integrazione straordinaria (CIGS). In particolare, con riferimento alla CIGS, il datore non avrà più l'obbligo di indicare, all’atto della comunicazione alle associazioni sindacali, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione, e la congruità dei criteri di scelta sarà valutata sulla coerenza con le ragioni per cui viene richiesto l’intervento. Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali che non potranno superare i 24 mesi in un quinquennio mobile (CIGO + CIGS per ciascuna unità produttiva). Per i contratti di solidarietà il limite complessivo potrà invece essere esteso a 36 mesi.
Le causali che giustificheranno la concessione della CIGS saranno tre:
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riorganizzazione aziendale, nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile;
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crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile.
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contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile estendibili a 36 se l’impresa non utilizzerà CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio.
Le nuove regole in tema di ammortizzatori sociali si applicheranno comunque solo ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Ai trattamenti pregressi si continueranno ad applicarsi le norme previgenti, e le loro durate si computano ai fini del limite massimo di durata complessiva nel quinquennio mobile solo per il periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
Previste infine nuove disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali.