DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DEI CREDITI RETRIBUTIVI
Pubblichiamo di seguito una recente sentenza con cui la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano si è pronunciata in materia di decorso del termine di prescrizione dei crediti di lavoro, alla luce delle modifiche apportate dalla L. 92/2012 (Legge Fornero) all’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.
In particolare il Tribunale di Milano ha chiarito che, a partire dall'entrata in vigore della Riforma Fornero (18 luglio 2012), il termine di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche nelle imprese cui si applica l’articolo 18:".. l’entrata in vigore dal 18/07/12 della legge n. 92/12 .. ha modificato la tutela reale di cui all’articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori)”. Fatta tale premessa, il Giudice, ritenuto che "da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all’art. 18 SL, potessero incorrere per la durata della relazione lavorativa – nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della propria stabilità”, ha rigettato l'eccezione relativa alla prescrizione sollevata dal datore di lavoro.