DEPENALIZZAZIONE, MESSA ALLA PROVA E CLANDESTINITÀ
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio 2014 la legge 28 aprile 2014, n. 67 di delega al governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, con disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
Ecco le principali novità:
Detenzione domiciliare. Viene introdotta nel codice penale la pena detentiva non carceraria (reclusione o arresto presso l'abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza) che diverrà pena principale da applicare in automatico a tutte le contravvenzioni attualmente colpite da arresto e a tutti i delitti con massimo edittale sino a 3 anni di reclusione. Per i delitti con pena derlla reclusione da 3 a 5 anni, sarà il giudice a decidere tenuto conto della gravità del reato e della capacità a delinquere.
Detenzione oraria.
La detenzione domiciliare potrà avere durata continuativa o per singoli giorni della settimana o fasce orarie e per scontarla potrà essere eventualmente prescritto il braccialetto elettronico. Non potrà si applicherà ai delinquenti abituali, professionali e per tendenza, e a chi non ha un domicilio idoneo o si comporta in modo incompatibile (violando ad esempio le prescrizioni) anche tenuto conto della tutela della persona offesa.
Lavori di pubblica utilità.
Alla detenzione domiciliare il giudice potrà affiancare anche la sanzione del lavoro di pubblica utilità (attività non retribuita in favore della collettività da prestare per una durata minima di 10 giorni).
Depenalizzazione.
Parecchi reati verranno depenalizzati e trasformati in semplici illeciti amministrativi. In particolare: la depenalizzazione riguarderà tutte le infrazioni attualmente punite con la sola multa o ammenda e altre specifiche fattispecie come ad esempio l'omesso versamento (se non superiore a 10 mila euro) di ritenute previdenziali e assistenziali o in materia di atti e spettacoli osceni, abuso della credulità popolare, rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Non rientrerenno invece nella depenalizzazione i reati relativi a edilizia e urbanistica, territorio e paesaggio, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica, gioco d'azzardo e scommesse, materia elettorale e finanziamento dei partiti, armi ed esplosivi, proprietà intellettuale e industriale.
Immigrazione clandestina.
Verrà depenalizzata, lasciando unicamente la sanzione penale per l'ipotesi di reingresso in Italia in violazione di un provvedimento di espulsione.
Messa alla prova.
Nel caso di reati puniti con la reclusione fino a 4 anni, con la pena pecuniaria o per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, l'imputato potrà chiedere la sospensione del processo con applicazione dell'istituto della messa alla prova. La misura consiste in lavori di pubblica utilità e comporta la prestazione di condotte riparatorie e (se possibile) risarcitorie, con l'affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero. Se l'esito è positivo, il reato si estingue. Durante il periodo di prova la prescrizione resterà sospesa.
Assenza imputato.
Verrà eliminato l'istituto della contumacia. Perciò, se l'imputato (dopo un primo tentativo di notifica) risulterà irreperibile, il processo verrà sospeso con possibilità di acquisire le sole prove non rinviabili. A scadenza di ogni anno verranno disposte nuove ricerche dell'imputato, con sospensione della prescrizione finchè dura l'assenza. Quando le ricerche avranno esito positivo, il giudice fisserà nuova udienza dando seguito al processo nel corso del quale l'imputato potrà fare richiesta di riti alternativi (giudizio abbreviato o patteggiamento).