É LEGITTIMO IL RIFIUTO DEL LAVORATORE DI RENDERE LA PROPRIA PRESTAZIONE SINO A CHE IL DATORE NON ABBIA ADEMPIUTO AI PROPRI OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA. RESTA FERMO IL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE
Pubblichiamo il testo di una recente sentenza con cui Corte di Cassazione si è pronunciata in merito ad alcuni lavoratori che si sono rifiutati di svolgere l'attività lavorativa sino a che l'azienda non ha provveduto ad adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.
A seguito della trattenuta operata in busta paga dal datore con riferimento al periodo di circa un'ora e quarantacinque minuti in cui i dipendenti hanno sospeso la prestazione, i lavoratori hanno convenuto l'azienda in giudizio, eccependo l'illegittimità della trattenuta. Nella sentenza in commento la Corte ha ribadito che in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di eseguire la propria prestazione. Resta in ogni caso fermo il diritto alla retribuzione, non potendo derivare al dipendente conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente tenuta dal datore.