IL 27 GIUGNO 2015 E' ENTRATO IN VIGORE IL DECRETO-LEGGE N. 83/2015 DAL TITOLO "MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA".
Tra le altre novità introdotte dalla riforma, si prevede la modifica del contenuto dell'atto di precetto, il dimezzamento dei termini di efficacia del pignoramento, nuovi limiti al pignoramento di stipendi e pensioni e modifiche in materia di processo civile telematico.
In particolare, a norma dell'art. 13 del D. L. appena approvato, "Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore". Tale disposizione si applicherà tuttavia solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
In materia di esecuzioni viene prevista la possibilità per il creditore munito di autorizzazione di rivolgersi direttamente ai gestori delle banche dati (anagrafe tributaria, Inps, Pra) per reperire informazioni su beni e crediti da pignorare, senza attendere un decreto attuativo da parte del Ministero della Giustizia.
Nei pignoramenti immobiliari il valore dell'immobile sarà determinato in base al valore di mercato del bene e il termine previsto per il deposito della documentazione catastale viene dimezzato, passando da 120 a 60 giorni.
Il portale internet dedicato alle vendite giudiziarie consentirà a tutti gli interessati di acquisire le informazioni relative alle vendite nell'ambito di un'unica area web gestita dal Ministero della Giustizia e la pubblicità sul portale diviene obbligatoria, a pena di estinzione del processo esecutivo.
In materia di processo telematico, si segnala che l'art. 19 del citato D.L. apporta delle modificazioni al D.L. 179/2012 introducendo il comma 1 bis all'art. 16 bis: diviene sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo, e dei documenti che si offrono in comunicazione.
Novità di rilievo, infine, anche per quanto concerne il potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati, previsto dal nuovo art. 16 decies del D.L. 179/2012 e alle modalità dell'attestazione di conformità, previste dal nuovo art. 16 undicies.