IL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE DOPO IL JOBS ACT
Tra le novità introdotte dal decreto attuativo del Jobs Act approvato dal governo Renzi lo scorso 11 giugno, anche la sostanziale cancellazione dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, cioè della norma che attualmente rende vietato "l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori", consentendo invece di ricorrere all'utilizzo di simili strumenti se sono funzionali al soddisfacimento di esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro, e comunque solo previo accordo con le rappresentanze sindacali.
A seguito delle recenti modifiche apportate dal governo, invece, ai lavoratori potranno essere assegnati strumenti di lavoro dai quali derivi anche la possibilità di un controllo a distanza, anche in assenza di accordi sindacali o dell'autorizzazione ministeriale.
Immediate le critiche del segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, che definisce la novità introdotta dal decreto come "uno spionaggio nei confronti dei lavoratori", evidenziando il pericolo di un sostanziale quanto effettivo smantellamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori sanciti dallo Statuto.
Ai commenti del sindacato ha fatto seguito la nota pubblicata dal Ministero del Lavoro il 18 giugno, che puntualizza: "La norma non "liberalizza", dunque, i controlli ma si limita a fare chiarezza circa il concetto di "strumenti di controllo a distanza" ed i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi strumenti. (...) La modifica all'articolo 4 dello Statuto chiarisce, poi che non possono essere considerati "strumenti di controllo a distanza" gli strumenti che vengono assegnati al lavoratore "per rendere la prestazione lavorativa" (una volta si sarebbero chiamati gli "attrezzi di lavoro"), come pc, tablet e cellulari.(...) L'espressione "per rendere la prestazione lavorativa" comporta che l'accordo o l'autorizzazione non servono se, e nella misura in cui, lo strumento viene considerato quale mezzo che "serve" al lavoratore per adempiere la prestazione". (FONTE ANSA)