IL DECRETO DI ESPULSIONE E' ILLEGITTIMO SE NON E' STATO TRADOTTO IN UNA LINGUA CONOSCIUTA AL DESTINATARIO
Accogliendo il ricorso promosso da questo studio legale nell'interesse di un cittadino Senegalese, nato nella regione del Casamance, il Giudice di Pace del Tribunale di Varese ha annullato il decreto di espulsione notificato al ricorrente in quanto tradotto nelle sole lingue veicolari (inglese, francese e spagnolo) e non anche nell'idioma Soninké parlato dal destinatario del decreto espulsivo.
Il Giudice, richiamati i precedenti della Suprema Corte, ha pertanto dichiarato l'illegittimità del provvedimento emesso dall'autorità prefettizia per violazione dell'art. 13 comma 7 del D. Lgs. 286/98.