L'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA A FAVORE DEL PARTNER SI PRESUME A TITOLO ONEROSO
Con sentenza pubblicata in data 29 settembre 2015 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice ai fini dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con il proprio convivente more uxorio.
La Corte, dopo aver escluso che nel caso di specie fosse stata data prova della finalità solidaristica dell'attività lavorativa prestata, ha enunciato il seguente principio di diritto: "La prestazione di un'attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l'esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso".