L'INSTAURAZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DURANTE IL PERIODO DI CIGS NON COSTITUISCE GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO
Con ordinanza pubblicata in data 20 aprile 2017, il Tribunale di Verona ha accolto il ricorso promosso, col patrocinio del nostro studio legale, da un lavoratore licenziato da Meridiana Fly per aver sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con un'altra compagnia aerea durante il periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
In sostanza, a parere dell'azienda, l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un'altra società durante la CIGS doveva ritenersi incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze. Il Giudice, invece, ha chiarito che tale condotta non poteva assumere alcun rilievo sotto il profilo disciplinare: "Infatti non si comprende il motivo per il quale l’assunzione a tempo indeterminato (nel caso in esame con libero recesso ad nutum) faccia scattare nel datore di lavoro la percezione di un irrimediabile vulnus del dovere di fedeltà a cui è tenuto il lavoratore, mentre tale violazione non sarebbe invece percepibile qualora l’assunzione fosse a tempo determinato (in ipotesi anche per qualche mese o anno). In realtà il nostro ordinamento vede con favore il comportamento del lavoratore che si attivi per la ricerca di una nuova occupazione durante il periodo di sospensione in cassa integrazione, per le comprensibili esigenze di risparmio di fondi pubblici. In sostanza il ricorrente ha diligentemente cercato una collocazione alternativa e sicuramente non poteva imporre al datore di lavoro straniero una forma contrattuale diversa e più gradita al proprio datore di lavoro italiano".