PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 107/2015 LA LEGGE 6 MAGGIO 2015, N. 55 (C.D. LEGGE SUL DIVORZIO BREVE)
A seguito della recente pubblicazione della legge varata in materia di divorzio riassumiamo, di seguito, le principali novità apportate dalla riforma.
- ridotta la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la proposizione della domanda di divorzio: dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale.
- bocciata invece la proposta di introduzione del c.d. divorzio diretto, cioè la possibilità, per le coppie senza figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti, mediante un ricorso congiunto presentato all'autorità giudiziaria competente, di accedere alla domanda di divorzio anche in assenza di separazione legale. Tale disposizione, tuttavia, costituisce ora un autonomo disegno di legge (n. 1504 bis) che seguirà il proprio iter di approvazione.
- scioglimento anticipato della comunione legale: gli effetti dello scioglimento decorreranno ora, per quanto riguarda la separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati e, per quanto riguarda la separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.
- previsto infine che le nuove disposizioni si applichino solo alle domande di divorzio proposte dopo l’entrata in vigore della legge, anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che costituisce il presupposto della domanda di divorzio.
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