Marzia Giovannini e Michela Righi docenti al corso FIOM sulla parità di genere

La Fiom Cgil di Varese ha organizzato un corso di formazione dedicato alla sue Rappresentanze Sindacali Unitarie sulle questioni di genere dal titolo:

«Vogliamo il pane e anche le rose!»

Questioni di genere e rapporti di potere: le donne nel sindacato
per un lavoro migliore e una società più giusta

18 marzo, 5 aprile e 8 maggio
Cooperativa Belforte Varese

Il corso si snoda su tre giornate con il seguente programma (per scaricarlo clicca qui):

Prima giornata – 18 marzo 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

  • Susanna Camusso, Lectio magistralis: «La lunga e pacifica rivoluzione delle donne»

Relatrici e relatori:

  • Anna Danesi – Consigliera di parità della Provincia di Varese: «Una riflessione sulla condizione della donna oggi, condizione sia lavorativa che privata, che presenta ancora oggi molte difficoltà»
  • Gaia Angelo – Segreteria Fiom di Varese e Segreteria Cgil di Varese Pino Pizzo – Segreteria Cgil di Varese: «Presentazione di un percorso di formazione rivolto alle categorie e ai dipartimenti su contrattazione di genere e molestie»
  • Alberto VillaAssociazione Maschile Plurale: «Presentazione dell’associazione e dei progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti, in primis, agli uomini, sulle questioni di genere».

Susanna Camusso, storica dirigente della Cgil, oggi Senatrice, parla della storia del movimento femminista dalle suffragette ai giorni nostri portando a testimonianza la sua esperienza personale di donna di potere in un mondo maschile.

Tra la fine dell’Ottocento e la Prima Guerra Mondiale le donne avviano lotte per l’emancipazione all’interno del movimento socialista e democratico internazionale. Nel nostro Paese acquisiscono un ruolo di rilievo nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in particolare nella Resistenza antifascista e nell’Assemblea Costituente.

Le donne italiane portano il genere femminile alla conquista del suffragio universale nel 1946 contribuendo ad inserire il diritto di voto nella Costituzione.

Nel secondo dopoguerra esplodono le contraddizioni di genere e il movimento femminista si struttura e giunge agli anni della legislazione e dei referendum su divorzio e aborto e contribuisce a far arrivare le donne al successo e alla carriera anche in ambiti fino ad allora preclusi.

discriminazione-di-genereSeconda giornata 5 aprile 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Relatrici:

  • Prof. Sveva Magaraggia – sociologa, Università di Milano Bicocca
  • Avv. Michela Righi, esperta in diritto antidiscriminatorio di genere, Studio BGP Avvocati Varese;
  • Avv. Marzia Giovannini – penalista ed esperta in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, socia Studio BGP Avvocati Varese entrambe militanti del Centro antiviolenza EOS di Varese

Temi trattati:

  • «Linguaggio antidiscriminatorio e forme del linguaggio che ledono la dignità delle persone»
  • «Cosa sono gli stereotipi e come riconoscerli, le implicazioni sociologiche e culturali degli stereotipi di genere»
  • «Cosa è una molestia? Cos’è una molestia sul lavoro? Come contrastarle? Cosa fare? – Cos’è la violenza di genere? Come contrastarla? A chi rivolgersi?»
  • «Ruolo del sindacato»

Terza giornata – 8 maggio 2024, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Relatrici:

  • Lara Ghiglione – Segreteria nazionale Cgil
  • Patricia Lupi – Segreteria Fiom Lombardia
  • Lidia Campagnano – già giornalista del Il Manifesto

Temi affrontati:

  • gender pay gap (discriminazioni salariali di genere), e difficoltà di crescita professionale delle donne con la presentazione dell’analisi di FIOM Varese sui Report Biennali raccolti nelle aziende della provincia e relativi al 2021;
  • Gap di presenza femminile nelle materie Stem (discriminazione di genere nelle materie tecniche-scientifiche)
  • Difficoltà di conciliazione vita/lavoro, insufficiente suddivisione lavoro di cura, carenze welfare pubblico
  • Contrattazione di genere: Cosa fa la Cgil? Che tipo di contrattazione?
  • Presentazione Piattaforma “Belle Ciao”.
  • Rossana Rossanda, partigiana, dirigente politica del PCI, fondatrice e giornalista de “Il Manifesto” e scrittrice.

I pranzi sono organizzati dalla FIOM-CGIL presso la sede del corso.

La partecipazione deve essere confermata al proprio funzionario FIOM entro mercoledì 13 marzo.

Chi avesse bisogno dell’invio del permesso sindacale dalla FIOM dovrà segnalarcelo per tempo.

L’audizione dell’avv.Marzia Giovannini, per conto dell’associazione D.i.RE

L’avv.Marzia Giovannini ha svolto una audizione, per conto dell’associazione D.i.RE – donne in rete contro la violenza, presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati su una proposta di legge in materia di inserimento lavorativo delle donne vittima di violenza di genere. Continue reading “L’audizione dell’avv.Marzia Giovannini, per conto dell’associazione D.i.RE”

Atti persecutori – stalking

La dichiarazione della persona offesa è stata lineare, priva di aporie logiche, sostanzialmente coerente con le narrazioni contenute nelle cinque denunce presentate, espressa con toni emotivi che sono apparsi congruenti con il suo contenuto e, di conseguenza, è stata del tutto credibile. La narrazione della persona offesa ha fatto emergere una condotta di stalking che si potrebbe definire “da manuale”: dopo una breve relazione sentimentale, incapace di accettare l’interruzione della stessa e di subire rifiuti, l’imputato ha tentato con offese, minacce e inquietanti comportamenti intrusivi e fisicamente violenti di imporre alla vittima la propria presenza e la propria volontà, cagionando alla persona offesa un concreto e significativo timore (trasmodato in alcuni episodi di vero e proprio terrore) per la incolumità propria e delle figlie, nonché costringendola al mutamento di alcune abitudini di vita. (Tribunale di Varese, sentenza n.1775 del 28.2.2023).

 

Impugnazione provvedimento di allontanamento

Annullato il decreto prefettizio col quale era stato disposto l’allontanamento dal nostro Paese di un cittadino rumeno in quanto privo dei presupposti che, secondo la normativa nazionale, devono sussistere affinché il cittadino comunitario possa trattenersi sul territorio nazionale oltre i tre mesi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento tramite il nostro studio legale, deducendo, tra l’altro, che la Pubblica Amministrazione non avesse adeguatamente motivato il decreto di allontanamento e, comunque, non avesse tenuto nella giusta considerazione il lungo lasso di tempo trascorso nel nostro Paese e la sua condizione di estrema fragilità, tanto sotto il profilo economico, quanto sotto quello dello stato di salute.

Il Giudice, ritenuto che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2004/38 e in applicazione dei principi sanciti dagli articoli 2 e 32 Costituzione, “la complessa ponderazione del singolo caso vada estrinsecata nel provvedimento di allontanamento e che, in particolare, alla stregua della normativa comunitaria recepita, l’Autorità debba rifuggire da determinazioni fondate esclusivamente o principalmente su elementi di carattere tecnico-formale, ovvero di ordine economico prevedendo, infatti, che l’intervento del sostegno sociale non possa costituire motivo di automatica valutazione dell’assenza del diritto di soggiorno”, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato essendo quest’ultimo privo di congrua motivazione (Tribunale di Milano, ordinanza del 9.5.2022 nella causa RG 33786/2021).

Permesso di soggiorno per protezione speci

Permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I.

Riconosciuto il diritto di un cittadino pakistano al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I. nella formulazione vigente prima delle modifiche da ultimo introdotte con il D.L. n. 20/2023.

Il Tribunale adito, in particolare, ha valorizzato il lungo periodo di tempo trascorso dal cittadino straniero in Italia e il livello di integrazione sociale raggiunto nel nostro Paese, testimoniato dal fatto di aver presto reperito una regolare attività lavorativa, oltre ad una soluzione abitativa autonoma. (Tribunale di Trieste, decreto n.14 del 24/07/2023)

Riconoscimento status di rifugiato politico

Riconosciuto lo status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra ad un cittadino originario della Guinea Conacry che, quando era ancora minorenne, aveva subito in patria gravi atti persecutori per motivi etnici ed era rimasto orfano di entrambi i genitori.

Nonostante i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale risalissero al 2008 – 2009, il Tribunale adito ha infatti ritenuto che nel caso di specie operasse l’eccezione di cui all’art. 1C, par. 5, della Convenzione di Ginevra, recepita dal legislatore italiano all’art. 9, c.2 bis, D.Lgs. n. 251/2007, secondo cui, nell’ipotesi in cui i presupposti dello status non siano più attuali, il rifugiato può comunque rifiutare la protezione del Paese di cui ha la cittadinanza qualora sussistano motivi cogenti derivanti dalle persecuzioni ivi subite in passato. Come ricordato dal Tribunale, infatti, “l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) – le cui linee guida non costituiscono fonti normative ma autorevoli orientamenti interpretativi del diritto convenzionale – ha persuasivamente sottolineato che le compelling reasons sono espressione di un principio generale secondo cui l’individuo che in patria ha sofferto in prima persona gravi forme di persecuzione o ha visto infliggerle alla propria famiglia, non dovrebbe essere tenuto a farvi ritorno, a prescindere da un eventuale mutamento delle condizioni in cui i fatti si sono verificati. Un intervenuto mutamento delle condizioni sociali, infatti, potrebbe nel singolo caso – che va pertanto congruamente indagato – non aver cancellato le sofferenze patite dal rifugiato che, in caso di rimpatrio, potrebbe essere costretto a rievocare gli eventi passati e soffrirne nuovamente. Secondo autorevole giurisprudenza internazionale, oltretutto, nel valutare il sussistere di tali cogenti ragioni di non esclusione non dev’essere esclusivamente considerata la gravità della persecuzione subita o il tempo trascorso dal fatto ma dev’essere indagata la situazione individuale del ricorrente, avendo riguardo a fattori come background culturale, precedenti esperienze sociali e, soprattutto, l’età al momento del fatto”. (Tribunale di Milano, col decreto n. 10571 del 19.12.2023)

Separazione personale dei coniugi e affido esclusivo

Separazione personale dei coniugi – affido esclusivo

Disposto l’affido esclusivo della figlia minore della coppia in favore della madre. Con riferimento ai requisiti richiesti, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido “non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02. (Tribunale di Varese, sentenza n. 98 del 31/01/2023)

Figli nati fuori dal matrimonio e affido condiviso

Figli nati fuori dal matrimonio – affido condiviso – principio della bigenitorialità

In merito alla regolamentazione dell’affido del minore, la nuova formulazione degli art. 337-bis e segg. del codice civile tende ad un ampliamento del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, anche laddove l’unione tra i genitori venga meno, con la conseguenza che – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) – l’affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all’esito di una valutazione in positivo dell’idoneità genitoriale dell’uno e in negativo di quella dell’altro. (Tribunale di Varese, decreto del 9.8.2022)

Assegno unico universale per figli a carico

Cessazione effetti civili del matrimonio – assegno unico universale per figli a carico

Il Tribunale dispone il versamento integrale dell’assegno unico universale in favore della madre alla luce della condotta di disinteresse del padre e dei tempi di permanenza pressoché assoluti dei figli presso la madre (Tribunale di Varese, sentenza n. 1327/2023 del 1.12.2023 )