Diritto del lavoro – cooperative – 

Diritto del lavoro – cooperative –  diritto ad un trattamento economico complessivo  comunque non inferiore ai minimi previsti dal CCNL applicabile

Relativa a una ipotesi in cui i lavoratori soci di cooperativa, cui si applica il CCNL Metalmeccanica Industria, percepivano le retribuzioni sugli istituti differiti (tredicesima, ferie, ex festività e ROL) parametri all’attività effettivamente svolta e non a quella prevista dal divisore contrattuale.

Il principio applicato dalla corte è il seguente: “la limitazione del diritto al compenso alle sole ore effettivamente lavorate al di sotto dei minimi mensili è possibile solo in presenza di espressa riduzione dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno pattuita tra le parti in forma scritta” … “tale principio civilistico si armonizza con la specifica disciplina dettata dalla legge con riguardo alle società cooperative e con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale […] al socio lavoratore subordinato spetta la corresponsione di un trattamento economico complessivo (ossia concernente la retribuzione base e le altre voci retributive) comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, la cui applicabilità, quanto ai minimi contrattuali, non né condizionata dall’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 6 della legge 142/2001, che è destinato a disciplinare, essenziali,ente, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci e a indicare le norme, anche collettive, applicabili, non può contenere disposizioni derogatorie di minor favore rispetto alle previsioni collettive di categoria” (Cass. 21.2.2019, n. 5189) (Corte d’Appello di Milano, sentenza 1167 del’11 dicembre 2023)