Atti persecutori – stalking

La dichiarazione della persona offesa è stata lineare, priva di aporie logiche, sostanzialmente coerente con le narrazioni contenute nelle cinque denunce presentate, espressa con toni emotivi che sono apparsi congruenti con il suo contenuto e, di conseguenza, è stata del tutto credibile. La narrazione della persona offesa ha fatto emergere una condotta di stalking che si potrebbe definire “da manuale”: dopo una breve relazione sentimentale, incapace di accettare l’interruzione della stessa e di subire rifiuti, l’imputato ha tentato con offese, minacce e inquietanti comportamenti intrusivi e fisicamente violenti di imporre alla vittima la propria presenza e la propria volontà, cagionando alla persona offesa un concreto e significativo timore (trasmodato in alcuni episodi di vero e proprio terrore) per la incolumità propria e delle figlie, nonché costringendola al mutamento di alcune abitudini di vita. (Tribunale di Varese, sentenza n.1775 del 28.2.2023).

 

Impugnazione provvedimento di allontanamento

Annullato il decreto prefettizio col quale era stato disposto l’allontanamento dal nostro Paese di un cittadino rumeno in quanto privo dei presupposti che, secondo la normativa nazionale, devono sussistere affinché il cittadino comunitario possa trattenersi sul territorio nazionale oltre i tre mesi. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento tramite il nostro studio legale, deducendo, tra l’altro, che la Pubblica Amministrazione non avesse adeguatamente motivato il decreto di allontanamento e, comunque, non avesse tenuto nella giusta considerazione il lungo lasso di tempo trascorso nel nostro Paese e la sua condizione di estrema fragilità, tanto sotto il profilo economico, quanto sotto quello dello stato di salute.

Il Giudice, ritenuto che, secondo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria n. 2004/38 e in applicazione dei principi sanciti dagli articoli 2 e 32 Costituzione, “la complessa ponderazione del singolo caso vada estrinsecata nel provvedimento di allontanamento e che, in particolare, alla stregua della normativa comunitaria recepita, l’Autorità debba rifuggire da determinazioni fondate esclusivamente o principalmente su elementi di carattere tecnico-formale, ovvero di ordine economico prevedendo, infatti, che l’intervento del sostegno sociale non possa costituire motivo di automatica valutazione dell’assenza del diritto di soggiorno”, ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento impugnato essendo quest’ultimo privo di congrua motivazione (Tribunale di Milano, ordinanza del 9.5.2022 nella causa RG 33786/2021).

Permesso di soggiorno per protezione speci

Permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I.

Riconosciuto il diritto di un cittadino pakistano al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, comma 1.1. T.U.I. nella formulazione vigente prima delle modifiche da ultimo introdotte con il D.L. n. 20/2023.

Il Tribunale adito, in particolare, ha valorizzato il lungo periodo di tempo trascorso dal cittadino straniero in Italia e il livello di integrazione sociale raggiunto nel nostro Paese, testimoniato dal fatto di aver presto reperito una regolare attività lavorativa, oltre ad una soluzione abitativa autonoma. (Tribunale di Trieste, decreto n.14 del 24/07/2023)

Riconoscimento status di rifugiato politico

Riconosciuto lo status di rifugiato politico ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra ad un cittadino originario della Guinea Conacry che, quando era ancora minorenne, aveva subito in patria gravi atti persecutori per motivi etnici ed era rimasto orfano di entrambi i genitori.

Nonostante i fatti posti a fondamento della domanda di protezione internazionale risalissero al 2008 – 2009, il Tribunale adito ha infatti ritenuto che nel caso di specie operasse l’eccezione di cui all’art. 1C, par. 5, della Convenzione di Ginevra, recepita dal legislatore italiano all’art. 9, c.2 bis, D.Lgs. n. 251/2007, secondo cui, nell’ipotesi in cui i presupposti dello status non siano più attuali, il rifugiato può comunque rifiutare la protezione del Paese di cui ha la cittadinanza qualora sussistano motivi cogenti derivanti dalle persecuzioni ivi subite in passato. Come ricordato dal Tribunale, infatti, “l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) – le cui linee guida non costituiscono fonti normative ma autorevoli orientamenti interpretativi del diritto convenzionale – ha persuasivamente sottolineato che le compelling reasons sono espressione di un principio generale secondo cui l’individuo che in patria ha sofferto in prima persona gravi forme di persecuzione o ha visto infliggerle alla propria famiglia, non dovrebbe essere tenuto a farvi ritorno, a prescindere da un eventuale mutamento delle condizioni in cui i fatti si sono verificati. Un intervenuto mutamento delle condizioni sociali, infatti, potrebbe nel singolo caso – che va pertanto congruamente indagato – non aver cancellato le sofferenze patite dal rifugiato che, in caso di rimpatrio, potrebbe essere costretto a rievocare gli eventi passati e soffrirne nuovamente. Secondo autorevole giurisprudenza internazionale, oltretutto, nel valutare il sussistere di tali cogenti ragioni di non esclusione non dev’essere esclusivamente considerata la gravità della persecuzione subita o il tempo trascorso dal fatto ma dev’essere indagata la situazione individuale del ricorrente, avendo riguardo a fattori come background culturale, precedenti esperienze sociali e, soprattutto, l’età al momento del fatto”. (Tribunale di Milano, col decreto n. 10571 del 19.12.2023)

Separazione personale dei coniugi e affido esclusivo

Separazione personale dei coniugi – affido esclusivo

Disposto l’affido esclusivo della figlia minore della coppia in favore della madre. Con riferimento ai requisiti richiesti, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito quale sia il doppio onere valutativo e motivazionale del Giudice, laddove si ritenga di addivenire ad una pronuncia di affido “non-condiviso”; è stato infatti precisato come: “In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore (…). ” – cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019, Rv. 653630 – 02. (Tribunale di Varese, sentenza n. 98 del 31/01/2023)

Figli nati fuori dal matrimonio e affido condiviso

Figli nati fuori dal matrimonio – affido condiviso – principio della bigenitorialità

In merito alla regolamentazione dell’affido del minore, la nuova formulazione degli art. 337-bis e segg. del codice civile tende ad un ampliamento del principio della bigenitorialità, inteso quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, anche laddove l’unione tra i genitori venga meno, con la conseguenza che – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 24526/2010) – l’affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all’esito di una valutazione in positivo dell’idoneità genitoriale dell’uno e in negativo di quella dell’altro. (Tribunale di Varese, decreto del 9.8.2022)

Assegno unico universale per figli a carico

Cessazione effetti civili del matrimonio – assegno unico universale per figli a carico

Il Tribunale dispone il versamento integrale dell’assegno unico universale in favore della madre alla luce della condotta di disinteresse del padre e dei tempi di permanenza pressoché assoluti dei figli presso la madre (Tribunale di Varese, sentenza n. 1327/2023 del 1.12.2023 )

Separazione personale coniugi per cittadini extracomunitari

Separazione personale coniugi – cittadini extracomunitari

In presenza di elementi di transnazionalità – essendo le parti cittadini albanesi – in merito alla pronuncia relativa allo status trova applicazione il Reg. CE 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) che ha carattere prevalente sulle norme interne anche di diritto internazionale privato tutte le volte che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, è possibile individuare il giudice “competente” all’interno di uno Stato membro; infatti, ai sensi dell’art. 7 e 14 Reg. CE 2201/2003 le norme sulla giurisdizione stabilite dalla lex fori restano applicabili soltanto in via residuale quando nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli artt. 3, 4 e 5 del Reg. CE 2201/2003. Sussiste pertanto la giurisdizione del Tribunale italiano ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) (quinto trattino) Reg. 2201/2003 in quanto Tribunale nel cui circondario era posta la residenza abituale dell’attrice da più di un anno precedente l’introduzione del giudizio. Per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui l’interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica, essendo rilevante, sulla base del diritto comunitario, ai fini dell’identificazione della residenza effettiva, il luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 3680 del 17/02/2010). (Tribunale di Varese, sentenza n. 520/2022 del 9.5.2022)

Indennità di maternità assistenti di volo

Diritto previdenziale – indennità di maternità assistenti di volo

L’erronea liquidazione dell’indennità di maternità, prestazione previdenziale a carico dell’INPS, costituisce comportamento discriminatorio. Alla domanda giudiziale volta a conseguire il risarcimento del danno, in quanto domanda antidiscriminatoria, diversa per causa petendi e petitum da quella previdenziale, sono estranee le decadenze di cui alla legislazione speciale (art.47 DPR 639/70 e art.6 L.138/43). (Tribunale Busto Arsizio, sentenza n.81 del 6.3.2023 in fattispecie relativa a lavoratrice assistente di volo).

Alla domanda giudiziale volta a conseguire il risarcimento del danno conseguente alla erronea liquidazione dell’indennità di maternità, è estranea la decadenza di cui alla legislazione speciale (art.47  DPR 639/709) essendo essa riferibile alla prestazione previdenziale direttamente erogata da Inps e non anche a quella anticipata dal datore di lavoro rispetto alla quale non operano gli oneri di comunicazione dei termini e dei gravami esperibili sul provvedimento concernete la liquidazione. (Tribunale Busto Arsizio, sentenza n.266 del 7.8.2023 in fattispecie inerente lavoratrice assistente di volo).